È entrato in vigore sabato 26 settembre 2020 il D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 che ha introdotto diverse novità nella gestione dei rifiuti in azienda.
Il decreto tocca diversi aspetti della gestione dei rifiuti partendo dalle responsabilità del produttore di quei prodotti che un domani diverranno rifiuti, toccando temi quali la progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurre gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti e richiamando inoltre la valutazione del ciclo di vita dei prodotti stessi.
Oltre agli aspetti di ordine generale, che rimandano alla definizione di decreti attuativi, il testo di legge modifica anche diversi aspetti operativi della gestione dei rifiuti, già in vigore dal 26 settembre 2020, che approfondisco in questo post.
Rifiuti urbani
Sono considerati “rifiuti urbani” i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies.
Sono quindi considerati urbani, ad esempio, i rifiuti quali gli imballaggi metallici, quelli in legno o in plastica, in carta e cartone prodotti ad esempio da autofficine e carrozzerie, o da attività artigianali quali idraulici, fabbri ed elettricisti.
I rifiuti inseriti nell’allegato sono tutti non pericolosi.
Per quanto concerne le attività viene specificato che l’elenco in allegato L-quinquies non è esaustivo ma si allarga a tutte le attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.
Si tratta di rifiuti fino ad ora considerati speciali, che diventano urbani se prodotti da certe tipologie di attività.
Nello stesso articolo però, il legislatore precisa, come questa nuova definizione influisca si sugli obiettivi di preparazione per il riutilizzo ed il riciclaggio nonché sulle norme di calcolo ma che non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati.
Le aziende infatti non saranno obbligate a scegliere di conferire tali rifiuti al gestore pubblico ma potranno conferirli a gestori privati comprovando però che gli stessi sono stati destinati al recupero.
E le tariffe?
L’art. 238 al comma 10 specifica chiaramente che “Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.”
Il deposito temporaneo prima della raccolta
Cambia il nome da “deposito temporaneo” a “deposito temporaneo prima della raccolta” ma non la sostanza. Le regole di gestione di questo deposito preliminare alla gestione dei rifiuti rimangono fondamentalmente le stesse.
Rimane un deposito che non necessita di autorizzazione.
L’unica novità degna di nota riguarda il fatto che, per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, i depositi temporanei potranno avvenire anche presso i locali dei punti vendita della rete di distribuzione dei prodotti.
Per questo attendiamo però l’istituzione dei sistemi collettivi, qualche chiarimento in più, e magari ritornerò sul tema.
Il formulario
Rimane il formulario nelle sue quattro copie, la quarta copia però può essere trasmessa al produttore anche tramite PEC, a patto che il trasportatore conservi poi il documento originale od lo invii, anche successivamente, al produttore.
Si riducono i tempi di conservazione dei formulari da cinque a tre anni.
REN e registro di carico e scarico
Si conferma un sistema di tracciabilità dei rifiuti attraverso il Registro Elettronico Nazionale già istituito dal D.L.14.12.2018 n. 135 poi convertito con legge 11.02.2019 n. 19, il quale sarà gestito con il supporto tecnico dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.
In attesa dell’attivazione del REN continuano ad applicarsi le modalità ora previste per la registrazione dei movimenti dei rifiuti sugli attuali modelli di registro di carico e scarico che prende il nome ora di “registro cronologico di carico e scarico”.
Una novità riguarda i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti i quali sono esclusi dalla tenuta del registro.
Come per il formulario, anche per i registri di carico e scarico i tempi di conservazione passano da cinque a tre anni.
Responsabilità del produttore di rifiuti
Si conferma l’esonero della responsabilità del produttore o del detentore dei rifiuti avviati ad un attività di recupero da R1 a R13, o ad un attività di smaltimento, da D1 a D12, nel caso di ricevimento della quarta copia del formulario controfirmato entro e non oltre 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti. Si ricorda la possibilità di invio della quarta copia anche mezzo PEC.
Per le attività di smaltimento D13 (Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12), D14 (Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13) e D15 (Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) viene introdotta un’attestazione di avvenuto smaltimento.
Questa dichiarazione, che si aggiunge comunque al ricevimento della quarta copia del formulario, viene resa dall’impianto di smaltimento (dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445 del 2000) in favore del produttore.