F-GAS: MA COSA C'È DA FARE

Andrea Innocenti - F-GAS: MA COSA C'È DA FARE
Dal 24 settembre 2019 operativa la banca dati per la comunicazione delle informazioni relative agli impianti F-GAS. In questo articolo vediamo di inquadrare il problema e di capire cosa cambia rispetto alla normativa precedente.
 


C’è una nuova normativa F-GAS, anzi no.

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana il Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146, il cui titolo è “Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006”.
Dal titolo capiamo che:
- si tratta di un regolamento italiano per l’esecuzione di un regolamento europeo;
- il regolamento europeo è del 2014 (non proprio così recente);
- c’è di mezzo anche l'abrogazione di un precedente regolamento europeo;
- che il tema riguarda i gas fluorurati ad effetto serra.
Il D.P.R. 146/2018 è entrato in vigore il 24 gennaio 2019.
 

Gas fluorurati a effetto serra.

Partiamo dal problema: ma cosa sono i gas fluorurati e che impatto ambientale possono generare?
I gas fluorurati o F-GAS sono delle sostanze chimiche artificiali contenenti fluoro impiegate in diversi settori e per diverse applicazioni. Il loro impiego diffuso è dovuto al fatto che sono stati impiegati quali sostituti di altre sostanze lesive dello strato di ozono della terra.
Alcuni F-GAS, gli HFC, sono impiegati ad esempio come gas refrigeranti: nella refrigerazione, nel condizionamento d’aria, come agenti estinguenti, o propellenti per aerosol e solventi.
Altri F-GAS, i PFC, sono invece impiegati nel settore dell’elettronica, nell’industria farmaceutica, ed in misura nettamente minore nella refrigerazione.
Infine gli SF6 impiegati come gas isolanti e di spegnimento di archi in apparecchi elettrici come interruttori, commutatori.
I gas fluorurati, che non sono lesivi dello strato di ozono, sono però ritenuti responsabili dell’aumento del così detto ”effetto serra” e di conseguenza del “riscaldamento globale”.
Il problema quindi sono le emissioni di questi gas nell’atmosfera, l’obiettivo è di ridurre queste emissioni in ogni fase del loro ciclo di vita.
 

Normativa F-GAS.

Per raggiungere questo importante obiettivo l’Unione Europea ha definito una serie di norme sugli F-GAS, che riguardano diversi soggetti coinvolti nel ciclo di vita degli stessi:
- produttori, importatori ed esportatori;
- fabbricanti ed importatori di prodotti contenenti F-GAS;
- operatori di apparecchiature e sistemi contenenti F-GAS;
- personale tecnico ed imprese coinvolte in attività collegate ad apparecchiature contenenti F-GAS.
 

Di quali apparecchi stiamo parlando?

Apparecchiature di refrigerazione per il raffreddamento di prodotti (frighi, banchi frigo, congelatori) o spazi (celle frigo, impianti di raffreddamento per lavorazioni industriali).
Apparecchiature di condizionamento d’aria per il raffreddamento e/o il controllo delle temperature negli edifici (impianti di climatizzazione di case, uffici, ecc.).
Pompe di calore fisse che sfruttano un circuito refrigerante per fornire calore ad esempio a degli ambienti (case, uffici, ecc.).
Apparecchiature fisse di protezione antincendio che sfruttano i gas quali sostanza estinguente.
Commutatori elettrici quali gli apparecchi di manovra, protezione, controllo, misura e regolazione contenenti F-GAS quale sostanza di isolamento e di spegnimento dell’arco elettrico.
 

Ma cosa c’è da fare?

Dopo aver trattato, spero in modo sintetico, i punti necessari ad inquadrare il problema anche per i non addetti ai lavori, cerchiamo di arrivare al punto.
Cosa c’è da fare in pratica?
Le attività previste dal regolamento CEE/UE 16 aprile 2014, n 517 orientate alla prevenzione delle emissioni sono diverse, in particolare mi soffermerò su quelle relative alla parte centrale del ciclo di vita dei gas e non tanto sulla produzione, importazione/esportazione ed immissione sul mercato.
 

Effettuazione di controlli delle perdite.

Tutte le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente sono sottoposti a controlli periodici per verificare la presenza di eventuali perdite. Nel caso di apparecchiature ermeticamente sigillate la quantità di gas che determina l’obbligo di controllo periodico sale a 10 tonnellate di CO2 equivalente (in questo caso è importante che le apparecchiature siano etichettate come ermeticamente sigillate).
Per i commutatori elettrici il controllo non si rende necessario quanto: il tasso di perdita annuale riportato nelle specifiche del fabbricante è inferiore allo 0,1%, oppure siano muniti di un dispositivo di controllo della pressione o della densità, oppure contengano meno di 6 kg di gas fluorurato a effetto serra.
 

Tenuta dei registri.

Il regolamento europeo stabilisce che gli operatori delle apparecchiature soggette ai controlli descritti al punto precedente devono istituire e tenere dei registri con una serie di informazioni sia sulle caratteristiche delle apparecchiature, sul gas contenuto e sugli esiti dei controlli delle perdite.
Già dal 2014 il regolamento europeo prevedeva due possibilità per la tenuta di queste informazioni:
quella dell’istituzione di una banca dati da parte delle autorità competenti degli Stati membri o,
quella dell’istituzione di registri presso gli operatori delle apparecchiature e le imprese che svolgono le attività di installazione, assistenza, manutenzione riparazione o smantellamento delle apparecchiature.
È qui che arriva una delle novità introdotte dal D.P.R. 146/2018: cioè l’istituzione della Banca Dati Nazionale.
Infatti i dati fino ad ora registrati nei registri delle apparecchiature dovranno essere inseriti in futuro direttamente nella Banca Dati Nazionale gestita dalla Camera di Commercio competente.
Vengono quindi abrogati gli obblighi di tenuta dei precedenti registri, sostituiti dalle comunicazioni che le imprese dovranno effettuare alla banca dati.
Attenzione però che la Banca Dati Nazionale sarà operativa dal 23.09.2019, fino a tale data hanno valore legale i registri cartacei.
 

Dotazione di sistemi di rilevamento delle perdite.

Tutte le apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria, di protezione antincendio e le pompe di calore fisse che contengono gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente devono essere dotate di un sistema di rilevamento delle perdite che avverta (in caso di perdite) o l’operatore o un’impresa incaricata della manutenzione dell’impianto.
Dello stesso sistema devono essere dotati i commutatori elettrici ed i cicli Rankine a fluido organico installati dopo il 1 gennaio 2017 che contengono gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente.
Inoltre questi sistemi di rilevamento ed avviso automatico devono essere sottoposti ad un controllo periodico per accertarne il corretto funzionamento almeno una volta ogni 6 mesi per commutatori elettrici ed i cicli Rankine a fluido organico, almeno ogni 12 mesi per le gli altri apparecchi.
 

Certificazioni ed attestazioni

Un’altra misura adottata è quella relativa alla qualifica delle persone che possono operare sulle apparecchiature ed alla qualifica delle imprese che in qualche modo intervengono nella gestione delle stesse.
I certificati rilasciati alle persone fisiche hanno una validità di 10 anni, quelli rilasciati alle imprese hanno validità 5 anni, in entrambe i casi le istanze di rinnovo devono essere inoltrate 60 giorni prima della scadenza dei certificati.
Nel periodo di validità dei certificati delle persone fisiche sono previste verifiche (solo documentali) di sorveglianza annuali atte a verificare la continuità nell’esecuzione degli interventi oggetto del certificato.
 

Etichettatura delle apparecchiature

Le apparecchiature devono essere identificate mediante etichettatura contenente le seguenti informazioni:
a) un riferimento che il prodotto o l’apparecchiatura contiene gas fluorurati a effetto serra, o che il relativo funzionamento dipende da tali gas;
b) la denominazione industriale accettata per il gas fluorurato a effetto serra o, in mancanza, la denominazione chimica;
c) la quantità espressa in peso e in CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra contenuta nel prodotto o nell’apparecchiatura o la quantità di gas fluorurati a effetto serra per la quale è progettata l’apparecchiatura e il potenziale di riscaldamento globale di tali gas.
d) che l’apparecchiatura è ermeticamente sigillata;
e) nel caso di commutatore elettrico, che lo stesso presenta un comprovato tasso di perdita annuale inferiore allo 0,1 % riportato nelle specifiche tecniche del fabbricante.
 

Calcolo CO2 equivalente

Per individuare se il tuo impianto è soggetto agli adempimenti legati al CO2 equivalente (controlli delle perdite e frequenze di controllo), e tale dato non è presente in etichetta, è ovviamente necessario calcolare il CO2 equivalente dell’impianto, per verificare se supera o meno i limiti previsti dalla normativa.
I dati necessari per questo calcolo sono: il tipo e la quantità di gas contenuto nell’apparecchiatura, se l’apparecchiature è o non è ermeticamente sigillata, ed il potenziale di riscaldamento globale dello specifico gas (GWP).
Le prime informazioni si ricavano dall’etichetta dell’apparecchiatura, il GWP è un coefficiente che dipende dalla tipologia di gas.

Esempio 1
Un impianto di climatizzazione non ermeticamente sigillato, contenente 7,8 kg di gas 410A (GWP pari a 2088) produrrà oltre 16 tonnellate di CO2 equivalente.
Questo impianto dovrà essere controllato ogni 12 mesi.

Esempio 2
Un impianto di climatizzazione non ermeticamente sigillato, contenente 1,15 kg di gas 410A (GWP pari a 2088) produrrà 2,4 tonnellate di CO2 equivalente.
Questo impianto non dovrà essere sottoposto a controlli periodici.
 

Le scadenze

La Banca Dati Nazionale è operativa dal 24.09.2019, è possibile, già dal 10 di settembre, richiedere le credenziali per effettuare la comunicazione degli interventi al portale www.fgas.it.
Dal 24/07/2019 le imprese che forniscono F-GAS hanno iniziato ad effettuare le comunicazioni per via telematica della vendita di F-GAS.
Dal 24/07/2019 le imprese che forniscono apparecchiature non sigillate ermeticamente agli utilizzatori finali hanno iniziato ad effettuare la comunicazione della vendita delle stesse.
 

Certificazione F-GAS e sistema qualità

Un altra novità è quella relativa al Piano di Qualità, prima previsto dal DPR 27 gennaio 2012 n. 43, per la certificazione delle imprese operanti su impianti F-GAS.
Ora, vorrei dire due parole su questo tema.
I regolamenti europei, prima il regolamento CEE/UE 2 aprile 2008 n. 303, ed ora il regolamento CEE/UE 17 novembre 2015, n. 2067 non hanno mai previsto l’obbligo di adozione di un Piano di Qualità per le imprese, tale obbligo è stato introdotto in Italia dal D.P.R. 43/2012.
I regolamenti Europei, sia quello del 2008 che quello del 2015 hanno sempre previsto che l’impresa oggetto di certificazione F-GAS:
a) impieghi personale certificato per le attività che richiedono una certificazione, in numero sufficiente da coprire il volume d’attività previsto;
b) sia in grado di dimostrare che il personale impegnato nelle attività per cui è richiesta la certificazione ha a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.
L’attuale D.P.R. 146/2018 recepisce tal quale il regolamento europeo, non prevedendo più l’obbligo del Piano della Qualità.
In pratica per certificarsi l’impresa deve avere: persone competenti (certificate) sufficienti per svolgere i volumi di attività su impianti F-GAS, strumenti adeguati, procedure per l’esecuzione delle attività.
Ora che le procedure siano scritte in manuali, piani della qualità, istruzioni, manuali d’uso e manutenzione è una scelta dell’azienda, l’importante è che siano corrette e consolidate, a questo proposito a breve pubblicherò un post dedicato al ruolo della documentazione in un sistema di gestione.
Per le imprese impiantistiche, che operano su impianti F-GAS, già in possesso di un sistema di gestione per la qualità ISO 9001, nulla di nuovo, il sistema ISO 9001 prevede già tutti i requisiti per soddisfare la normativa F-GAS.